Non applicabilità della SCIA in Zona A per interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma
Con delibera di consiglio comunale n. 88 del 10.07.2014, è stata determinata la non applicabilità dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 380/01 e ss.mm né per le varianti a permessi, comportanti la modifica della sagoma, all’interno delle zone di tipo “A”.
Si fa presente infatti che l’art. 3 del d.p.r.380/2001 e ss.mm.ii., alla lettera d), nell’ambito degli interventi definibili di ristrutturazione edilizia ricomprende anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza riferimento al mantenimento della sagoma, se non per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 per i quali l’intervento può configurarsi come ristrutturazione solo nel caso sia mantenuta anche la sagoma preesistente; l’art. 23 bis del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii., dispone che all’interno delle zone “A” di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, i comuni devono individuare con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifica della sagoma.